7 – DI TASSA IN TASSA: “La tassa sul macinato in Lessinia”
…a cura di Aldo Ridolfi
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DI TASSA IN TASSA: “La tassa sul macinato in Lessinia”
Settima puntata: Attorno alla tassa sul macinato, 2
Muoversi all’interno dei 26 articoli della Legge e ai 75 del Regolamento richiede tempo, spazio e pazienza. Ci limiteremo a pochissime, macroscopiche osservazioni.
Nell’articolo 1 si precisava, come abbiamo visto nella precedente puntata, l’entità della tassa al variare del cereale da macinare.
L’articolo 9, poi, stabiliva come poteva essere pagata la tassa dal contadino: «I mugnai che riscuotono la mulenda in natura, dovranno, se così piace all’avventore, riscuotere nella stessa forma anche il dazio ricevendo i generi al prezzo delle ultime mercuriali.»
In altre parole, l’agricoltore entrava, pesava il suo prodotto e versava al mugnaio due quote: una per la mulenda, cioè la paga del mugnaio, e una seconda il “dazio”, cioè la Tassa sulla macinazione. Ciò poteva essere fatto o in denaro contante o lasciando al mugnaio un corrispondete quantità di prodotto fino a concorrere alla cifra stabilità. En passant ricordiamo che le mercuriali altro non erano che i prezzi di mercato delle diverse merci, rilevati sulla piazza più vicina.
Nell’articolo 2 si chiariva meglio il ruolo del mugnaio:
«In correspettività e saldo delle quote riscosse, il mugnaio pagherà all’Esattore delle tasse dirette, nei modi e tempi che saranno stabiliti con Decreto Ministeriale, una quota fissa per ogni cento giri di macina. A questo effetto sarà a cura e spese dello Stato applicato all’albero di ogni macina un contatore di giri.»
Non ci si lasci trarre in inganno dall’apparente semplicità del dettato. Infatti potevano, nella dinamica della realtà, verificarsi diverse situazioni, per esempio il mugnaio poteva riscuotere con il massimo rigore la tassa dal contadino ma non versarla in toto al fisco; oppure: tra mugnaio e avventore ci si poteva mettere d’accordo per spartir el mal par medo.
Vero, ma l’avveduto legislatore aveva provveduto a mettere i bastoni tra le ruote ad una simile possibilissima e “disonesta” pratica, inventando il contagiri, come appunto precisato dall’articolo 2: «Sarà a cura e spese dello Stato applicato all’albero di ogni macina un contatore di giri.»
Ahinoi! le cose si complicano. Infatti i cento giri di macina non dicono se si è macinato frumento o castagne. E se nei mulini a due palmenti la cosa poteva essere se non superata almeno affrontata, nei mulini ad un solo palmento, dove cioè si macinava di tutto, non era facile stabilire se applicare le 2 lire per quintale previste per il grano o le 0.50 lire previste per le castagne e i legumi (si veda l’art. 1 nella precedente puntata). E ancora: se nei mulini a doppio palmento il mugnaio avesse deciso di macinare frumento nel palmento riservato al mais? E ancora, se il mugnaio per qualche difficoltà tecnica o per distrazione avesse fatto fare alle macine qualche centinaio di giri a vuoto?
Sono tutti casi destinati ad aprire dei contenziosi tra mugnai e fisco, alcuni dei quali vedremo in seguito.
Nel Regolamento numerosi sono gli articoli attorno alle contravvenzioni, come è giusto che si comporti un’autorità che vuole essere tale. E, alla fine, l’articolo 75 del Regolamento mette tutti d’accordo:
«Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terzi a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione e nella distribuzione di tale premio a chi diresse gli agenti che scoprirono o sorpresero la contravvenzione sarà data una doppia parte. Il rimanente andrà a profitto delle finanze dello Stato»
Tanti auguri caro mugnaio Corradi Francesco fu Antonio di contrada Mulvese, e anche a te Antonio Zordan mugnaio sessantaseienne di Badia Calavena! Siete in buone mani! Il mais e il poco frumento che i montanari riusciranno a produrre godranno della necessaria protezione e la tassa sul macinato, a ben considerarla, si profilerà davvero, come ebbe a dire il prefetto in forza a Verona, Allievi, un “provvedimento mite”.
Aldo Ridolfi (7 continua)